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Decreto legge 07.09.2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile. (G.U. 10.09.2001, n. 210)

Art. 5 ter - Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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