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Decreto legge 07.09.2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile. (G.U. 10.09.2001, n. 210)

Art. 6 bis - Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile 8

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.

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