Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo I - Disposizioni per il passaggio all'euro
Sezione II - Disposizioni contro la falsificazione dell'euro
01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane sono inserite le seguenti: ", programmi informatici".
1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.".
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