Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo I - Disposizioni per il passaggio all'euro
Sezione II - Disposizioni contro la falsificazione dell'euro
1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
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