Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo I - Disposizioni per il passaggio all'euro
Sezione II - Disposizioni contro la falsificazione dell'euro
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.