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Decreto legge 25.09.2001, n. 350

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (G.U. 26.09.2001, n. 224)

Capo I - Disposizioni per il passaggio all'euro

Sezione II - Disposizioni contro la falsificazione dell'euro

Art. 8 bis - Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità 2

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sè le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzi

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