Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo I - Disposizioni per il passaggio all'euro
Sezione II - Disposizioni contro la falsificazione dell'euro
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 97, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
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