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Decreto legge 25.09.2001, n. 350

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (G.U. 26.09.2001, n. 224)

Capo II - Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria

Art. 10 - Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis;

b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) u

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