Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 1° agosto 2001 fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.
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