Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso ar
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