Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
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