Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione
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