Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.
3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.
4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.
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