Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore"; b) al comma 4, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore".
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
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