Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo III - Emersione di attività detenute all'estero
1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.
1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento;
b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la manca
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