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D.P.C.M. 07.09.2001

Campagna di informazione nazionale straordinaria per l'introduzione dell'Euro. (G.U. 11.10.2001, n. 237)

Art. 2 -

1. Per definire la Campagna di informazione di cui all'art. 1 è istituita una commissione composta da quattordici membri di provata competenza professionale e di esperienza nel campo della comunicazione sociale ed istituzionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le funzioni di vicepresidente della predetta commissione, con compiti anche di carattere operativo, sono svolte dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Sono membri di diritto della Commissione il segretario generale del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'attuazione dell'euro (Comitato euro) ed il responsabile della comunicazione del medesimo Comitato, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, nonché un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI), un rappresentante della Confcommercio e due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori;

4. I membri di diritto della Commissione e gli altri quattro membri sono nominati con successivo decreto.

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