Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo I - Finalità, soggetti e servizi
1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.
2. Alle attività di orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell'ambito di specifici programmi.
3. La Regione garantisce la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.