Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo I - Finalità, soggetti e servizi
1. La Regione, sentite le Province, al fine di orientare l'organizzazione del sistema formativo e dell'orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l'organizzazione dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d'area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:
a) all'attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;
b) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;
c) alle politiche sociali, nel quadro
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