Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo II - Conferimento di funzioni alle province
1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le risorse da ripartire tra di esse.
2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002.
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