Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo II - Conferimento di funzioni alle province
1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all'esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 22/2000.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d'intesa con il Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per provincia.
3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.
4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili si conclude con l'accettazione formale da parte delle Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa manutenzione.
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