Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo II - Conferimento di funzioni alle province
1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento professionale, come definite con la presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali, quanto al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all'introduzione di innovazioni nel sistema formativo.
2. La Regione, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'economia pugliese, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l'occupazione, a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
3. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull'attività compiuta.
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