Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo II - Conferimento di funzioni alle province
1. Le Province concorrono, con le modalità di cui all'articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell'attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.
2. Sono attribuite alle Province in particolare le funzioni relative:
a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lett. a), alla diretta responsabilità regionale;
b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni per l'affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti;
c) all'attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti assegnati;
d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;
e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici, per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dall'Assessorato regionale alla f
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