Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo III - Ruolo e funzioni della regione
1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell'impiego.
2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.
3. Sono riservati a tal fine alla Regione:
a) i rapporti e le intese con l'Unione europea;
b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;
c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;
d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;
e) la programmazione, sentite le Province, dell'offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l'Unione europea per quelle da essa cofinanziate;
f) la programmazione, sentite le Province e il sistema scolastico e universitario, dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;
g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure per le
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