Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo III - Ruolo e funzioni della regione
1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per:
a) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati rivolti a soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;
c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della formazione;
d) la realizzazione di corsi post-qualifica e post-diploma;
e) l'integrazione tra orientamento professionale e orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;
f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di orientamento in impresa;
g) i corsi di orientamento al lavoro e di formazione per l'apprendistato;
h) la definizione, la progettazione e la realizzazione di moduli formativi per alunni delle scuole, all'interno delle modalità e dei percorsi previsti nel quadro dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
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