Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo III - Ruolo e funzioni della regione
1. La Regione, sentite le Province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le Province e l'Università con l'obiettivo di:
a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare riferimento alle attività di formazione tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;
b) favorire l'equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative delle università maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti nei diversi ambiti territoriali, con riferimento anche agli standard formativi dell'Unione europea;
c) promuovere lo sviluppo della formazione d'eccellenza sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta formazione, destinati a laureati.
2. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.
3. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per raggiungere la sede di realizzazione del corso.
4. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonchè di selezione dei candidati, sono stabiliti dalla Giunta regionale.
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