Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo IV - Attuazione degli interventi
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale è determinato attraverso periodici avvisi pubblici da emanarsi e pubblicarsi, a cura della Regione, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sentite le Province, che, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, concorrono alla valutazione dei progetti attraverso opportuni meccanismi valutativi da inserirsi all'interno dei bandi, garantendo i principi di trasparenza e di imparzialità ai sensi della legge 241/1990 e verificando la rispondenza delle proposte alla programmazione dei rispettivi territori provinciali.
2. Per interventi fortemente innovativi a carattere sperimentale o per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza sociale, qualora le specifiche norme di gestione lo consentano, la Regione può procedere all'affidamento diretto alle università o a istituti di ricerca e/o sperimentazione pubblici, in considerazione delle caratteristiche possedute dai soggetti attuatori rispetto alle attività da effettuare.
3. L'affidamento delle attività di formazione e orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata pluriennale.
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