Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo IV - Attuazione degli interventi
1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:
a) enti pubblici ed enti privati senza fine di lucro, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
b) consorzi o società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso le stesse;
d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;
e) agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 9.
2. Le convenzioni sono stipulate a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione delle strutture:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;
b) acconsentano al controllo della Regione e delle Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull'utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;
c) applichino per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che
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