Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15
Titolo IV - Attuazione degli interventi
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.
2. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
3. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.
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