Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9
1. Per fare fronte a pregressi oneri derivanti dall'adeguamento delle indennità di funzione dei consiglieri di parità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 l'incremento di 290 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).
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