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Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie. Fonte: Bollettino ufficiale della regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002.

Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni

1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 le parole "protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68";

b) al comma 3 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro";

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici";

e) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.".

2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti di bilancio previsti anche per le istanze di sgravio contributivo presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.

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