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Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie. Fonte: Bollettino ufficiale della regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002.

Art. 21 - Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi

1. Nelle more dell'avvio dell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nelle strutture museali, bibliotecarie e archeologiche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nonché i musei, le gallerie, le biblioteche e le soprintendenze dipendenti sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con aziende specializzate nei settori indicati dal suddetto articolo 112, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 cessano con la consegna dei lavori previsti dai bandi in corso e comunque non hanno effetto oltre il 31 dicembre 2002.

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