Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9
1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati.
2. Le lettere c) e g) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate.
3. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:
"b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato".
4. L'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 è così sostituito:
"Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa".
5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: "- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo".
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