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Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie. Fonte: Bollettino ufficiale della regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002.

Art. 3 - Formazione all'autoimpiego

1. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 19.659 migliaia di euro.

2. Al momento della concessione del finanziamento di cui al comma 1 il soggetto fruitore deve presentare dichiarazione ai sensi di legge attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione effettua la verifica della sussistenza dei requisiti nei modi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. All'onere di 19.659 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è abrogato.

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