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Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie. Fonte: Bollettino ufficiale della regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002.

Art. 34 - Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'articolo 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente." sono aggiunte le seguenti: "Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione";

b) l'ultimo periodo "I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale" è sostituito dal seguente "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente".

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