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Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie. Fonte: Bollettino ufficiale della regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002.

Art. 36 - Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali

1. Per le finalità dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 62 migliaia di euro.

2. Per il completamento dell'attività di controllo di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997, entro i termini compatibili con la scadenza di cui all'articolo 52, comma 5, secondo periodo, del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, l'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui fondi strutturali in Sicilia è autorizzato ad affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, parte dei controlli predetti a qualificata società che abbia svolto analoga attività nel territorio nazionale o in altro paese dell'Unione Europea. Per le finalità del presente comma è autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 650 migliaia di euro.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 1.4.1.2.1 (capitolo 108007).

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