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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 11 - Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h) , della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3- bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro p

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