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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 23 - Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della cultura 2004"

1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.

3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,

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