Legge 01.08.2002, n. 166
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) , le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra";
b) alla lettera g) , le parole da: "per le cooperative a proprietà indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse.
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