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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 32 - Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:

" a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,".

3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2- bis . Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero

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