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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 36 - Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano

1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.

2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d) , della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categori

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