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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 41 - Riassetto in materia di telecomunicazioni

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:

a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;

d) il servizio universale;

e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenz

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