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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 42 - Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo.

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.

4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e

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