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Legge 01.08.2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 03.08.2002, n. 181 - S.O. n. 158)

Art. 45 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) , secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,";

b) al comma 2, lettera a) , secondo periodo, la parola: "attraverso" è sostituita dalle seguenti: "a seguito di";

c) al comma 2, lettera a) , secondo periodo, dopo le parole: "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";

d) al comma 2, lettera a) , il terzo periodo è soppresso;

e) al comma 2, lettera a) , dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica";

f) al comma 2, lettera e) , le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione".

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