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D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002

Attuazione art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 08.08.1995 n. 335. (G.U. 12.06.2002, n. 136)

Art. 1 - Indennità di maternità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.

3. L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

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