D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.
3. L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.