IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002

Attuazione art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 08.08.1995 n. 335. (G.U. 12.06.2002, n. 136)

Art. 2 - Indennità in caso di adozione o affidamento 1

1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

1

Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. Lavoro e Politiche Socilai 22 febbraio 2016.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.