D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. In caso di adozione o affidamento l'indennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.