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D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002

Attuazione art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 08.08.1995 n. 335. (G.U. 12.06.2002, n. 136)

Art. 4 - Misura dell'indennità e modalità di erogazione

1. L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.

4. Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.

5. L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione , con le modalità e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

6. I lav

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