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D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002

Attuazione art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 08.08.1995 n. 335. (G.U. 12.06.2002, n. 136)

Art. 5 - Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.

3. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

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