D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto 27 maggio 1998.
2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito.
3. L'Istituto procederà d'ufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformità del predetto decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto.
4. Per le indennità di maternità relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all'anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all'anno 1998.
5. L'estensione delle prestazioni di cui al presente decreto è verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti rideterminazioni in relazione all'andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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