D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002
Formula iniziale
VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
VISTO l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
VISTO l'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;
VISTO l'articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;
VISTO l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
VISTO il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in attuazione del citato articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997;
CONSIDERATO che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a seguito dell'entrata in vigore della norma di int
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